Art. 7.
  1.  Per  quanto  non  modificato  dalla presente ordinanza resta in
vigore  quanto  disposto dall'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2001
                                                  Il Ministro: Bianco