Art. 5.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
     Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo  "Istituto  nord  est  qualita' - INEQ" e'
tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita'  nazionale  competente,  ove  lo ritenga utile, decida di
impartire.