Art. 7.
  L'organismo autorizzato "Istituto nord est qualita' - INEQ" immette
nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita'  della  indicazione geografica protetta
"Zampone  Modena"  rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di
attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi
individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono
simultaneamente   resi   noti  anche  alla  regione  nel  cui  ambito
territoriale  ricade  la  zona  di  produzione della denominazione di
origine protetta "Zampone Modena".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio