Art. 2.
            Definizione della rete nazionale di gasdotti
  1. Alla data di emanazione del presente decreto e per effetto della
sua  applicazione  alle  infrastrutture  di  rete  esistenti, la Rete
nazionale di gasdotti e' cosi' costituita:
    a) gasdotti  ricadenti  in  mare;  tali reti o parti di reti sono
individuate nell'allegato 1a;
    b) gasdotti   di   importazione   ed  esportazione  non  compresi
nell'elenco  dei  gasdotti  di  cui  al  punto  a),  e relative linee
collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti
sono individuate nell'allegato 1b;
    c) gasdotti  collegati  agli stoccaggi; tali reti o parti di reti
sono individuate nell'allegato 1c;
    d) gasdotti  interregionali  funzionali  al sistema nazionale del
gas  non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o
parti di reti sono individuate nell'allegato 1d;
    e) gasdotti  funzionali  direttamente o indirettamente al sistema
nazionale  del  gas;  tali  reti  o  parti  di  reti sono individuate
nell'allegato 1e;
    f) reti  o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che
risultano  attualmente  in  costruzione  o  per  le  quali sono state
ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono
individuate nell'allegato 1f.
  2.  Fanno altresi' parte della rete nazionale di gasdotti i servizi
ad  essa  accessori  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera bb), del
decreto   legislativo   23 maggio   2000,  n.  164,  nei  quali  sono
esemplificativamente compresi le apparecchiature, le strumentazioni e
gli  impianti  necessari  per  il  funzionamento,  il  controllo e la
gestione della Rete e le relative centrali di compressione.
  3.  Le  competenze  relative  alla rete nazionale dei gasdotti sono
esercitate    dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  fatte  salve,  ai  sensi  dell'art. 37 del decreto
legislativo  23 maggio  2000, n. 164, le prerogative statutarie delle
regioni  a  statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e
Bolzano.