Art. 2. Definizione della rete nazionale di gasdotti 1. Alla data di emanazione del presente decreto e per effetto della sua applicazione alle infrastrutture di rete esistenti, la Rete nazionale di gasdotti e' cosi' costituita: a) gasdotti ricadenti in mare; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1a; b) gasdotti di importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1b; c) gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1c; d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1d; e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1e; f) reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1f. 2. Fanno altresi' parte della rete nazionale di gasdotti i servizi ad essa accessori di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei quali sono esemplificativamente compresi le apparecchiature, le strumentazioni e gli impianti necessari per il funzionamento, il controllo e la gestione della Rete e le relative centrali di compressione. 3. Le competenze relative alla rete nazionale dei gasdotti sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatte salve, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.