Art. 3.
     Aggiornamento dell'ambito della Rete nazionale di gasdotti
  1.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
provvede,   su  richiesta  di  una  impresa  di  trasporto  del  gas,
all'aggiornamento   della   Rete   nazionale   di  gasdotti,  sentita
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e le regioni e le
province autonome interessate.
  2.  Allo  scopo  di  rendere noto l'aggiornamento dell'ambito della
Rete  nazionale  di  gasdotti,  entro  il  30 giugno di ogni anno, il
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato provvede,
in   funzione   delle  modifiche  intervenute  nell'anno  precedente,
comprese  le  dismissioni  di reti o parti di reti, all'aggiornamento
degli   allegati   al   presente  decreto,  e  ne  da'  comunicazione
all'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  alle  regioni
interessate  e  ai  soggetti  che  svolgono  attivita' di trasporto e
dispacciamento sulla Rete nazionale di trasporto.