Art. 3. Aggiornamento dell'ambito della Rete nazionale di gasdotti 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'aggiornamento della Rete nazionale di gasdotti, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e le regioni e le province autonome interessate. 2. Allo scopo di rendere noto l'aggiornamento dell'ambito della Rete nazionale di gasdotti, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in funzione delle modifiche intervenute nell'anno precedente, comprese le dismissioni di reti o parti di reti, all'aggiornamento degli allegati al presente decreto, e ne da' comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate e ai soggetti che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sulla Rete nazionale di trasporto.