Art. 2.
  1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. Il comitato e'
presieduto dal commissario straordinario ed e' composto da:
    a) il   capo   del   Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o da un suo
delegato;
    b) un  rappresentante  del Dipartimento della funzione pubblica o
da un suo delegato;
    c) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali, o
da un suo delegato;
    d) un  rappresentante  del  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, o da un suo delegato;
    e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
    g)  il  segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    h)  il  segretario  della  Conferenza  Stato, citta' ed autonomie
locali;
    i)  il  capo della segreteria tecnica del gruppo di coordinamento
per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    j)  due  esperti,  nominati  ai sensi dell'art. 31 della legge 23
agosto  1998,  n.  400,  designati  dal  Presidente del Consiglio dei
Ministri.
  2.  Alle  riunioni  del comitato partecipano i rappresentanti delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato interessate alle attivita' di
sostegno  e di monitoraggio, nonche' i rappresentanti delle regioni e
degli  enti  locali  designati dalle rispettive associazioni, in base
alle materie trattate.
  3.  I  rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti
tra   i  dirigenti  preposti  a  strutture  di  livello  dirigenziale
generale.
  4.  I  componenti  del  comitato  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.