Art. 4. 1. Il contingente di personale che puo' essere assegnato al commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1999, e' cosi' determinato: due dirigenti di seconda fascia o equiparati; quattro funzionari di area C; sei impiegati di area B; due esperti. 2. Per la durata dell'incarico, il commissario straordinario si avvale anche del personale assegnato alla segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Per l'espletamento delle sue funzioni il commissario straordinario si avvale, altresi', della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.