Art. 4.
  1.  Il  contingente  di  personale  che  puo'  essere  assegnato al
commissario    straordinario   del   Governo   per   il   federalismo
amministrativo,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  20  ottobre  1999,  e' cosi'
determinato:
    due dirigenti di seconda fascia o equiparati;
    quattro funzionari di area C;
    sei impiegati di area B;
    due esperti.
  2.  Per  la  durata  dell'incarico, il commissario straordinario si
avvale  anche  del  personale  assegnato  alla segreteria tecnica del
gruppo  di  coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
  3.   Per   l'espletamento   delle   sue   funzioni  il  commissario
straordinario  si avvale, altresi', della segreteria della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.