Art. 3.
                        Capo del Dipartimento
  1.  Il  capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'art. 28 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, cura l'organizzazione ed il funzionamento del
Dipartimento  e  risponde  al  Ministro  della  sua  attivita'  e dei
risultati raggiunti.
  2.  Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del
capo  del  Dipartimento,  sono attribuite ai sensi di quanto disposto
dall'art.  5,  comma  3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 4 agosto 2000.
  3.  Alle  dirette  dipendenze  del  capo  del Dipartimento opera il
servizio  per  gli affari generali e per il personale, nonche' per le
relazioni con il pubblico.
  4.  Il capo del Dipartimento, secondo le disposizioni impartite dal
Ministro,  cura  i  rapporti  con  il segretariato generale e con gli
altri  uffici  e  Dipartimenti  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  nonche'  con  la  Commissione nazionale per la parita' e le
pari opportunita' tra uomo e donna.