Art. 3. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attivita' e dei risultati raggiunti. 2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000. 3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio per gli affari generali e per il personale, nonche' per le relazioni con il pubblico. 4. Il capo del Dipartimento, secondo le disposizioni impartite dal Ministro, cura i rapporti con il segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' con la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna.