Art. 4.
                           Organizzazione
  1.  Il Dipartimento, ferma restando la possibilita' di modifica, da
parte  del  Ministro,  delle  relative  strutture  ai sensi di quanto
disposto  dall'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del 4 agosto 2000 e nel rispetto del numero
massimo   di   articolazioni  dirigenziali  assentite  dall'art.  18,
comma 2, del medesimo decreto, si articola in:
    a) ufficio  per  gli  interventi  in  campo  economico e sociale:
provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h) e i), e si articola nei seguenti servizi:
      1) servizio per le politiche economiche e sociali;
      2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali.
    b) ufficio  per  gli  interventi  in materia di parita' e di pari
opportunita':  provvede  agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettere  a),  b),  c),  d),  e),  f),  h), i) e l), e si articola nei
seguenti servizi:
      1)  servizio  per il coordinamento degli organismi di parita' e
di pari opportunita';
      2)   servizio  per  le  iniziative  scientifiche,  culturali  e
sociali;
    c) servizio per gli affari generali, personale e relazioni con il
pubblico  di  cui  al  precedente  art.  3,  comma 3,  provvede  agli
adempimenti  concernenti  gli  affari  generali  e quelli relativi al
personale  ed  alla  gestione amministrativo-contabile nonche' quelli
relativi alle relazioni con il pubblico;
    d) nucleo   di   valutazione  di  supporto  alla  programmazione,
valutazione  e  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici ex art. 1
della  legge  17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse: provvede
agli adempimenti di cui all'art. 6 del presente decreto.
  2.  Gli  uffici  sono strutture di livello dirigenziale generale in
cui  si  articola il Dipartimento, i servizi sono unita' operative di
base di livello dirigenziale.