Art. 4. Organizzazione 1. Il Dipartimento, ferma restando la possibilita' di modifica, da parte del Ministro, delle relative strutture ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 e nel rispetto del numero massimo di articolazioni dirigenziali assentite dall'art. 18, comma 2, del medesimo decreto, si articola in: a) ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e si articola nei seguenti servizi: 1) servizio per le politiche economiche e sociali; 2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali. b) ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita': provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) e l), e si articola nei seguenti servizi: 1) servizio per il coordinamento degli organismi di parita' e di pari opportunita'; 2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali; c) servizio per gli affari generali, personale e relazioni con il pubblico di cui al precedente art. 3, comma 3, provvede agli adempimenti concernenti gli affari generali e quelli relativi al personale ed alla gestione amministrativo-contabile nonche' quelli relativi alle relazioni con il pubblico; d) nucleo di valutazione di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici ex art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse: provvede agli adempimenti di cui all'art. 6 del presente decreto. 2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unita' operative di base di livello dirigenziale.