Art. 6.
                        Nucleo di valutazione
  1.  In  attuazione  dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
citata nelle premesse, ed in conformita' delle disposizioni impartite
dalla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
10 settembre  1999  per  la  costituzione,  presso le amministrazioni
dello  Stato  e  presso  quelle regionali, di nuclei di valutazione e
monitoraggio   degli   investimenti   pubblici   e'  inserito,  nella
articolazione    organizzativa   del   Dipartimento   per   le   pari
opportunita', il nucleo di valutazione con i seguenti compiti:
    supportare    il   ruolo   del   Dipartimento   nelle   fasi   di
programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica  di programmi,
progetti   e   politiche  di  intervento  promossi  e  attuati  dalle
amministrazioni  centrali, regionali e locali, finanziati con risorse
nazionali  e  comunitarie  ai  fini  della  verifica del rispetto del
principio di pari opportunita';
    stabilire  linee  di  collegamento  con  i  nuclei di valutazione
costituiti presso le altre amministrazioni centrali e regionali;
    assicurare  l'elaborazione,  la raccolta e la diffusione di linee
metodologiche  e  di  analisi in grado di valorizzare e trasferire le
migliori  pratiche,  elevare  ed  equilibrare  il livello qualitativo
delle  politiche  pubbliche  di  pari  opportunita'  e di ottimizzare
l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.
  2.  I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del
Ministro  per  le  pari opportunita', tra personale appartenente alla
pubblica  amministrazione  ovvero  tra esperti estranei alla pubblica
amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con
possibilita' di rinnovo.
  3.  Con successivo provvedimento verra' individuata la composizione
del   nucleo   di  valutazione  tenendo  anche  conto  delle  risorse
disponibili,  la  analitica  declaratoria  delle  competenze  ad esso
demandate  e  verra'  disciplinata  la articolazione della segreteria
tecnico-organizzativa quale relativa struttura di supporto.
  4.  Ai  costi  di  funzionamento  del  nucleo  di  valutazione,  si
provvedera'  con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  a  valere  sulla quota di risorse assegnate, in sede
CIPE,  al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  per la medesima
finalizzazione.
  Alla  disciplina  delle  spese  di funzionamento di cui al presente
comma si provvedera' con il decreto di cui al precedente comma 3.