Art. 6. Nucleo di valutazione 1. In attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse, ed in conformita' delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 per la costituzione, presso le amministrazioni dello Stato e presso quelle regionali, di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici e' inserito, nella articolazione organizzativa del Dipartimento per le pari opportunita', il nucleo di valutazione con i seguenti compiti: supportare il ruolo del Dipartimento nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di programmi, progetti e politiche di intervento promossi e attuati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali, finanziati con risorse nazionali e comunitarie ai fini della verifica del rispetto del principio di pari opportunita'; stabilire linee di collegamento con i nuclei di valutazione costituiti presso le altre amministrazioni centrali e regionali; assicurare l'elaborazione, la raccolta e la diffusione di linee metodologiche e di analisi in grado di valorizzare e trasferire le migliori pratiche, elevare ed equilibrare il livello qualitativo delle politiche pubbliche di pari opportunita' e di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie. 2. I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del Ministro per le pari opportunita', tra personale appartenente alla pubblica amministrazione ovvero tra esperti estranei alla pubblica amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilita' di rinnovo. 3. Con successivo provvedimento verra' individuata la composizione del nucleo di valutazione tenendo anche conto delle risorse disponibili, la analitica declaratoria delle competenze ad esso demandate e verra' disciplinata la articolazione della segreteria tecnico-organizzativa quale relativa struttura di supporto. 4. Ai costi di funzionamento del nucleo di valutazione, si provvedera' con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a valere sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento per le pari opportunita' per la medesima finalizzazione. Alla disciplina delle spese di funzionamento di cui al presente comma si provvedera' con il decreto di cui al precedente comma 3.