Art. 7. Personale 1. Alla assegnazione di personale al Dipartimento, anche per le esigenze della commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento e per la segreteria della stessa commissione nazionale con i provvedimenti citati nelle premesse, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dall'art. 5 del piu' volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000. 2. Il presente decreto verra' inviato, per il successivo iter, al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio bilancio e ragioneria. Roma, 30 novembre 2000 Il Ministro: Bellillo