Art. 7.
                              Personale
  1.  Alla  assegnazione  di  personale al Dipartimento, anche per le
esigenze  della  commissione  nazionale  per  la  parita'  e  le pari
opportunita' tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per
il   Dipartimento  e  per  la  segreteria  della  stessa  commissione
nazionale  con  i  provvedimenti  citati  nelle premesse, provvede il
Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri
secondo quanto previsto dall'art. 5 del piu' volte citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000.
  2.  Il  presente decreto verra' inviato, per il successivo iter, al
Segretariato  generale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio bilancio e ragioneria.
    Roma, 30 novembre 2000
                                                Il Ministro: Bellillo