IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista  la  legge  21 novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al  rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il
7 luglio  1978,  nonche'  il  comunicato  del  Ministero degli affari
esteri,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre
1987,   relativo   al   deposito   presso  il  segretariato  generale
dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta,  entrata,  pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Considerata   la   necessita'   di  procedere  all'indicazione  dei
requisiti  e  dei  limiti  delle abilitazioni nonche' le modalita' di
rilascio  delle certificazioni della gente di mare di cui alla citata
convenzione STCW/78, come emendata nel 1995;
  Visto l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457,  convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che il
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  con  proprio decreto
stabilisca  i requisiti ed i limiti delle abilitazioni della gente di
mare e ne disciplini la necessaria attivita' di certificazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre 1999, n. 121-T con il
quale all'art. 4 sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen.
Mario   Occhipinti  le  funzioni  nelle  materie  di  competenza  del
Dipartimento della navigazione marittima ed interna;
  Visto   il   decreto  5 ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000;
  Considerato che occorre adeguare l'allegato 2 del decreto 5 ottobre
2000   alle  esigenze  dei  marittimi  italiani,  al  fine  di  poter
effettuare la riconversione dei certificati STCW/78 entro la data del
1 febbraio 2002 in certificazioni STCW/95;
  Considerato   che   per   errori   materiali   occorre   modificare
parzialmente  il  contenuto  degli  articoli  10, 13, 14, 15 e 16 del
summenzionato decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Comune di guardia di coperta
  1.  L'art.  10,  comma  2,  lettera d), ultimo periodo, del decreto
5 ottobre 2000, e' modificato come segue:
  "Il  periodo  di navigazione deve essere integrato dalla frequenza,
con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e sopravvivenza e
salvataggio  presso  istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da
questo Ministero;".