Art. 2.
               Capitano di macchina di seconda classe
  1.  L' art. 13, comma 2, lettera b), del decreto 5 ottobre 2000, e'
modificato come segue:
  "avere   completato,   con   esito   favorevole,  un  programma  di
addestramento  sui compiti e mansioni del primo ufficiale di macchina
e  del  direttore  di  macchina  su  navi  aventi  un apparato motore
principale  con  potenza  di  propulsione  compresa  tra  750  e 3000
chilowatt,  di  cui  alla  sezione A-III/3 del codice STCW, a livello
direttivo,  comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici
mesi  di  navigazione  in  qualita'  di ufficiale di macchina su navi
dotate  di  apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750
chilowatt.".