Art. 2. Capitano di macchina di seconda classe 1. L' art. 13, comma 2, lettera b), del decreto 5 ottobre 2000, e' modificato come segue: "avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt, di cui alla sezione A-III/3 del codice STCW, a livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi di navigazione in qualita' di ufficiale di macchina su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt.".