Allegato INTERVENTI DI SOSTEGNO IN MATERIA PREVENZIONALE Art. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000 Il consiglio di amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2001 Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997; Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 "Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro"; Viste le proprie deliberazioni n. 428 del 27 luglio 2000 e n. 436 del 28 settembre 2000; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 di approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 38/2000; Visti gli articoli 12 e 28 del citato regolamento di attuazione che prevedono, in caso di insufficienza delle risorse disponibili a livello regionale, come primo criterio di priorita' per l'ammissione al finanziamento dei programmi e dei progetti, la rilevanza del fenomeno infortunistico delle diverse lavorazioni; Vista la relazione del direttore generale in data 24 gennaio 2001; Considerato che, a seguito di approfondimenti sugli aspetti applicativi ed organizzativi del sistema di incentivazione alla prevenzione in sede di commissione consiliare comunicazione e prevenzione e di incontri con consiglieri del consiglio di indirizzo e vigilanza e con le parti sociali, e' emersa l'opportunita' di integrare il sopracitato criterio di priorita' con ulteriori parametri relativi all'estensione del tessuto tecnico produttivo delle diverse lavorazioni ed all'impatto prevenzionale di ciascun programma e progetto; Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle predette integrazioni ai criteri di priorita' negli articoli 12 e 28 del regolamento di attuazione ed all'introduzione di apposite tabelle, da allegare al regolamento, per l'attribuzione dei relativi punteggi; Visti gli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione in ordine al sostegno all'asse n. 5 - Implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale e le relative modalita' per l'ammissione al finanziamento; Considerate la particolare rilevanza e novita', anche in ambito comunitario, della predetta tipologia di interventi in campo prevenzionale e l'opportunita' di accrescere l'interesse delle imprese alla implementazione dei sistemi di gestione aziendale della sicurezza, anche incentivando la progettualita' e il diretto impegno dei lavoratori dipendenti; Ritenuto, altresi', di dover procedere all'integrazione dei predetti articoli 7 e 11 del regolamento al fine di consentire il finanziamento dei costi sostenuti dalle imprese di interventi relativi all'asse n. 5 dei programmi di adeguamento, realizzati anche attraverso il personale da loro dipendente, contenuti comunque entro un limite massimo di cento milioni; Considerato che il decreto legislativo n.38/2000, all'art. 23, demanda all'Istituto l'adozione di norme regolamentari per l'attuazione degli interventi di sostegno alla prevenzione con successiva approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il parere della Commissione consiliare comunicazione e prevenzione reso nella seduta del 25 gennaio 2001; Sentito il direttore generale il quale si e' espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento; Delibera: Di approvare le integrazioni agli articoli 12 e 28 ed i relativi allegati n. 1 e n. 4, nonche' agli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000, come riportate nel testo allegato, che forma parte integrante della presente delibera. La presente delibera sara' trasmessa per l'approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente: Billia Il segretario: Chiavarelli ----> Vedere integrazioni artt. 12, 28 del Regolamento <---- Allegato 1 ----> Vedere Allegato <---- Allegato 4 ----> Vedere Allegato <---- ----> Vedere integrazione art. 7 <---- ----> Vedere integrazione art. 11 <----