Art. 2. 1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano, alla capitaneria di porto di iscrizione della nave distinte domande, redatte secondo gli schemi in allegato A e B. Le domande, pena la dichiarazione di irricevibilita' e la conseguente non ammissione alla misura sociale, debbono essere presentate entro il 5 ottobre 2000. 2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma: a) personalmente (secondo lo schema in allegato B1) ovvero, b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema in allegato B2) ovvero, c) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (secondo lo schema in allegato B3).