Art. 2.
  1.   Al   fine   di   conseguire   la  corresponsione  delle  somme
rispettivamente  spettanti,  l'armatore  ed  i membri dell'equipaggio
presentano,  alla  capitaneria  di  porto  di  iscrizione  della nave
distinte  domande,  redatte  secondo gli schemi in allegato A e B. Le
domande,  pena  la  dichiarazione di irricevibilita' e la conseguente
non  ammissione  alla misura sociale, debbono essere presentate entro
il 5 ottobre 2000.
  2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al
precedente comma:
    a) personalmente (secondo lo schema in allegato B1) ovvero,
    b) limitatamente  ai propri soci, tramite le cooperative di pesca
o loro consorzi (secondo lo schema in allegato B2) ovvero,
    c) tramite  rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad
un  ente  di  patronato  con  delega  per  la  trattenuta delle quote
sindacali  alle  organizzazioni  sindacali dei lavoratori (secondo lo
schema in allegato B3).