Art. 4. Trattamento dei dati personali 1. L'applicazione dei mezzi e degli strumenti di cui all'art. 1 e l'imposizione di prescrizioni sono disposte nel rispetto della dignita' dell'interessato. 2. I dati personali trattati nell'uso dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo sono utilizzati per le finalita' di applicazione del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4. 3. L'ufficio o comando di polizia conserva i dati relativi ad allarmi od eventi che rilevano ai fini dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni o della sottrazione al controllo e cancella periodicamente gli altri dati. 4. L'ufficio o comando di Polizia individua le persone aventi accesso ai dati e adotta le misure di sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2001 Il Ministro dell'interno: Bianco Il Ministro della giustizia: Fassino