Art. 4.
                   Trattamento dei dati personali

  1.  L'applicazione  dei mezzi e degli strumenti di cui all'art. 1 e
l'imposizione  di  prescrizioni  sono  disposte  nel  rispetto  della
dignita' dell'interessato.
  2. I dati personali trattati nell'uso dei mezzi elettronici e degli
altri strumenti tecnici di controllo sono utilizzati per le finalita'
di  applicazione  del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n.
341,  convertito,  con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n.
4.
  3.  L'ufficio  o  comando  di  polizia  conserva i dati relativi ad
allarmi  od  eventi  che rilevano ai fini dell'eventuale inosservanza
delle  prescrizioni  o  della  sottrazione  al  controllo  e cancella
periodicamente gli altri dati.
  4.  L'ufficio  o  comando  di  Polizia  individua le persone aventi
accesso  ai  dati  e  adotta le misure di sicurezza dei dati ai sensi
dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 febbraio 2001
                                     Il Ministro dell'interno: Bianco
Il Ministro della giustizia: Fassino