Art. 4.
  La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere  dalla  data in cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio