IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per
la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e servizi
sociali, che individua come finalita' la promozione di interventi per
garantire   la   qualita'   della   vita,   pari   opportunita',  non
discriminazione   e   diritti   di   cittadinanza,   la  prevenzione,
eliminazione  o riduzione delle condizioni di disabilita', di bisogno
e  di  disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di
reddito,  difficolta'  sociali,  e  condizioni  di  non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
  Visto  in particolare l'art. 28 della citata legge 8 novembre 2000,
n.  328,  che  prevede  l'emanazione  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  di  un  atto  di  indirizzo e coordinamento
contenente  i  criteri  di riparto alle regioni dei finanziamenti del
Fondo  nazionale  per le politiche sociali destinati al potenziamento
degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone
che  versano  in  situazioni di poverta' estrema e alle persone senza
fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i requisiti
per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei
progetti,  le  modalita'  di  monitoraggio  dei  progetti, nonche' le
priorita' da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed enti
locali,   per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione,  ed  in
particolare l'art. 8;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali,  ed  in  particolare l'art. 131, che
conferisce  alle  regioni  ed agli enti locali tutte le funzioni ed i
compiti  amministrativi  nella  materia dei "servizi sociali", tranne
quelli espressamente mantenuti allo Stato;
  Considerata  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri
in  data  21 gennaio  2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del  24 gennaio  2000,  che  a seguito del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  21 gennaio 2000, pubblicato nella
citata  Gazzetta  Ufficiale,  recante la dichiarazione dello stato di
emergenza,  fino  al  31 gennaio  2001,  nel  territorio  dei  comuni
capoluogo  delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'art. 17
della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, derivante dalla grave situazione riguardante le persone
che  versano  in  stato  di  poverta'  estrema e che si trovano senza
dimora,  ha  autorizzato la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2000
da  destinarsi  ad  interventi  di carattere straordinario aggiuntivi
rispetto a quelli effettuati ai sensi della legislazione vigente;
  Acquisita  l'intesa  della conferenza unificata, ai sensi dell'art.
28,  comma  3,  della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella seduta del
6 dicembre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
  Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Termine per la presentazione dei progetti
  1.   Gli  enti  locali,  le  organizzazioni  di  volontariato,  gli
organismi  non  lucrativi  di  utilita'  sociale  e  le  IPAB possono
presentare  alle  regioni,  entro  il  30 giugno  di  ciascun anno, i
progetti  concernenti la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione
di   centri   e   di   servizi   di  pronta  accoglienza,  interventi
socio-sanitari,  servizi  per  l'accompagnamento  e  il reinserimento
sociale delle persone che versano in situazioni di poverta' estrema e
delle persone senza fissa dimora.