IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che individua come finalita' la promozione di interventi per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali, e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; Visto in particolare l'art. 28 della citata legge 8 novembre 2000, n. 328, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri di riparto alle regioni dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali destinati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di poverta' estrema e alle persone senza fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalita' di monitoraggio dei progetti, nonche' le priorita' da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare l'art. 131, che conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato; Considerata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2000, che a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2001, nel territorio dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, derivante dalla grave situazione riguardante le persone che versano in stato di poverta' estrema e che si trovano senza dimora, ha autorizzato la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2000 da destinarsi ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi rispetto a quelli effettuati ai sensi della legislazione vigente; Acquisita l'intesa della conferenza unificata, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella seduta del 6 dicembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Termine per la presentazione dei progetti 1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato, gli organismi non lucrativi di utilita' sociale e le IPAB possono presentare alle regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i progetti concernenti la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di poverta' estrema e delle persone senza fissa dimora.