Art. 3. Ripartizione delle risorse 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri: a) il 75 % delle risorse e' riservato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali e' compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, come individuata ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) la quota indicata alla lettera a) e' ripartita tra le regioni e le province autonome ivi individuate in base alla popolazione residente nella regione; c) la quota residua del 25% delle risorse e' ripartita tra le altre regioni e province autonome in base alla popolazione residente. 2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono destinate dalle regioni con priorita' ai comuni capoluogo di aerea metropolitana come individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono destinate dalle regioni con priorita' alle grandi aeree urbane.