Art. 3.
                     Ripartizione delle risorse
  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 28 della legge 8 novembre
2000, n. 328, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
    a) il  75  %  delle  risorse  e'  riservato  alle  regioni e alle
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano nelle quali e' compreso
almeno un comune capoluogo di area metropolitana, come individuata ai
sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    b) la  quota indicata alla lettera a) e' ripartita tra le regioni
e  le  province  autonome  ivi  individuate  in base alla popolazione
residente nella regione;
    c) la  quota  residua  del  25% delle risorse e' ripartita tra le
altre regioni e province autonome in base alla popolazione residente.
  2.  Le  risorse di cui al comma 1, lettera a), sono destinate dalle
regioni con priorita' ai comuni capoluogo di aerea metropolitana come
individuata  dall'art.  22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;  le  risorse di cui al comma 1, lettera c), sono destinate dalle
regioni con priorita' alle grandi aeree urbane.