Art. 5.
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  all'attuazione  degli obiettivi del presente
atto  nel  rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 15 dicembre 2000
                                       Il Presidente
                                 del Consiglio dei Ministri
                                            Amato
          Il Ministro
per la solidarieta' sociale
             Turco
Registrato alla Corte dei conti il 1o febbraio 2001
Ministeri  istituzionali,  registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 258