Art. 5. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Registrato alla Corte dei conti il 1o febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 258