Allegato 2 Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali relativamente ai ventinove studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001. Nota tecnica e metodologica Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire. Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 29 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2000, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo2001. L'elaborazione e' stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche. Per ogni studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore. Analogamente a quanto predisposto per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali e' stato scelto il valore del 1o ventile della distribuzione dei ricavi o compensi. In tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita', che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1o ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite e' stato comunque fissato a 50 milioni di lire.