Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Federazione nazionale coltivatori diretti di Udine in data 20 settembre 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo"; Viste le risultanze favorevoli riguardanti l'accertamento dei requisiti del "particolare pregio" del vino a d.o.c. "Ramandolo" ai fini della valutazione dell'istanza per il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita; Viste le risultanze favorevoli della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Nimis (Udine) il giorno 20 dicembre 2000, alla quale hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole interessate al predetto riconoscimento; Ha espresso, nella riunione del 15 febbraio 2001, parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento sopracitata inerente il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato; Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti pareri e proposta dovranno nel rispetto della disciplina fissata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;