Art. 3.

    Sono   abrogate   le   disposizioni   del   decreto  ministeriale
12 settembre  1925,  e  successiva  serie  di  norme  integrative, in
contrasto con gli articoli 1 e 2 precedenti.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 15 marzo 2001
                                               Il direttore: Esposito