Art. 3. Pubblicazione. Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati dalle misure di salvaguardia (allegato 2) e' pubblicata, entro sessanta giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.