Art. 3.
                           Pubblicazione.
  Copia   della  presente  deliberazione,  con  l'elenco  dei  comuni
interessati  dalle misure di salvaguardia (allegato 2) e' pubblicata,
entro  sessanta  giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e
nei  bollettini ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia.