Art. 10. Poteri dell'organismo di gestione vigilanza e sorveglianza 1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale e' esercitata dal Ministro dell'ambiente. 3. La sorveglianza su detto territorio e' esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonche', per gli effetti di cui all'art. 30 della stessa legge dagli appartenenti alle Forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.