Art. 2. Modalita' dei controlli 1. Per l'adempimento dei controlli di cui all'art. 1 copia dei provvedimenti di riconoscimento delle imprese di confezionamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, e' trasmessa all'Ispettorato all'atto del loro rilascio. 2. I controlli di cui all'art. 1 sono svolti dal sondaggio, e comunque almeno una volta ogni dodici mesi, presso le imprese di confezionamento riconosciute al fine di accertare la corrispondenza tra la designazione dell'origine degli oli di oliva vergini introdotti ed usciti dagli stabilimenti. 3. I controlli presso le imprese di confezionamento sono finalizzati anche alla verifica della conservazione dei requisiti e condizioni previsti ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento nonche' dell'adozione delle procedure di controllo che consentano di garantire l'identificazione del lotto di cui si intende dichiarare l'origine durante le diverse fasi della produzione e della commercializzazione del prodotto condizionato. E' verificata, altresi', la separazione fisica del prodotto recante una designazione dell'origine dalle altre produzioni durante le fasi del processo produttivo e durante l'immagazzinamento. 4. Attraverso l'esame della documentazione detenuta presso le imprese di confezionamento riconosciute sono verificati: a) i quantitativi e l'origine delle singole partite di olio extravergine e vergine di oliva introdotti nello stabilimento e depositi delle imprese di confezionamento, destinati ad essere confezionati in imballaggi recanti la designazione dell'origine di cui al regolamento (CE) n. 2815/98; b) i quantitativi e l'origine delle singole partite di olio extravergine e vergine di oliva utilizzati per la composizione delle miscele e destinati ad essere confezionati in imballaggi recanti la designazione dell'origine; c) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva confezionati in imballaggi recanti sull'etichetta la designazione dell'origine; d) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva confezionati in imballaggi recanti sull'etichetta la menzione "selezione di oli di oliva (extra) vergini ottenuti in percentuali superiore al (75%) in ... (designazione dell'origine)", di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 2815/98; e) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva di cui alle lettere a), b), c) e d) giacenti nello stabilimento e depositi dell'impresa di confezionamento.