Art. 2.
                       Modalita' dei controlli
  1.  Per  l'adempimento  dei  controlli  di cui all'art. 1 copia dei
provvedimenti  di  riconoscimento delle imprese di confezionamento di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1999,  n.  458, rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento   e  di  Bolzano  ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafo  1,  del
regolamento  (CE)  n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998,
e' trasmessa all'Ispettorato all'atto del loro rilascio.
  2.  I  controlli  di  cui  all'art.  1 sono svolti dal sondaggio, e
comunque  almeno  una  volta  ogni  dodici mesi, presso le imprese di
confezionamento  riconosciute  al fine di accertare la corrispondenza
tra   la   designazione  dell'origine  degli  oli  di  oliva  vergini
introdotti ed usciti dagli stabilimenti.
  3.   I   controlli   presso  le  imprese  di  confezionamento  sono
finalizzati  anche  alla verifica della conservazione dei requisiti e
condizioni  previsti  ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento  di
riconoscimento nonche' dell'adozione delle procedure di controllo che
consentano di garantire l'identificazione del lotto di cui si intende
dichiarare l'origine durante le diverse fasi della produzione e della
commercializzazione   del   prodotto   condizionato.  E'  verificata,
altresi', la separazione fisica del prodotto recante una designazione
dell'origine  dalle  altre  produzioni  durante  le fasi del processo
produttivo e durante l'immagazzinamento.
  4.  Attraverso  l'esame  della  documentazione  detenuta  presso le
imprese di confezionamento riconosciute sono verificati:
    a)  i  quantitativi  e  l'origine  delle  singole partite di olio
extravergine  e  vergine  di  oliva  introdotti  nello stabilimento e
depositi  delle  imprese  di  confezionamento,  destinati  ad  essere
confezionati  in  imballaggi  recanti la designazione dell'origine di
cui al regolamento (CE) n. 2815/98;
    b)  i  quantitativi  e  l'origine  delle  singole partite di olio
extravergine  e vergine di oliva utilizzati per la composizione delle
miscele  e  destinati ad essere confezionati in imballaggi recanti la
designazione dell'origine;
    c)  i  quantitativi  di  oli  extra  vergini  e  vergini di oliva
confezionati  in  imballaggi  recanti  sull'etichetta la designazione
dell'origine;
    d)  i  quantitativi  di  oli  extra  vergini  e  vergini di oliva
confezionati   in   imballaggi  recanti  sull'etichetta  la  menzione
"selezione  di  oli  di oliva (extra) vergini ottenuti in percentuali
superiore  al  (75%)  in  ...  (designazione  dell'origine)",  di cui
all'art. 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 2815/98;
    e)  i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva di cui
alle  lettere  a), b), c) e d) giacenti nello stabilimento e depositi
dell'impresa di confezionamento.