Art. 4. Registri e comunicazioni 1. Le imprese di confezionamento riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, tengono, per ogni stabilimento o deposito, un registro di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato 1, in cui verranno annotate, per ogni tipo di olio introdotto ed uscito di cui si intende dichiarare l'origine, i movimenti e le rispettive provenienze e destinazioni degli oli sia confezionati che sfusi. Al carico del registro devono essere annotati la data, la provenienza, gli estremi del documento di accompagnamento del prodotto e, per ogni tipo di olio ottenuto attraverso tagli, la percentuale dei componenti; allo scarico, per ogni tipo di olio movimentato, la data di uscita, il documento emesso, la quantita' e il tipo di olio. Tale registro deve essere costituito da: a) non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili; b) non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilita' moderna. 2. In ogni caso, i fogli sono preventivamente numerati e, prima dell'uso, vidimati dell'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio in cui ha sede la ditta. 3. Le annotazioni sui registri tenuti manualmente o con il sistema meccanizzato devono essere effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui le relative operazioni si sono verificate, a condizione che le entrate e le uscite, nonche' le altre operazioni soggette a registrazione, possono essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi. 4. Le strutture commerciali operanti in contabilita' unificata esterne allo stabilimento sono considerate depositi. 5. Ai fini dei controlli per l'identificazione del prodotto, sui recipienti che contengono oli con indicazioni di origine destinati per essere venduti come tali, devono essere riportate chiare indicazioni circa la denominazione dell'olio, la quantita' e l'indicazione di origine. 6. Le imprese di confezionamento di cui al comma 1, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno, inviano all'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio un riepilogo, riferito al trimestre precedente e conforme agli allegati 2 e 3 al presente decreto, delle registrazioni dei quantitativi di oli acquistati, confezionati, venduti e giacenti. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio