Art. 4.
                      Registri e comunicazioni
  1. Le imprese di confezionamento riconosciute ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999,
n.  458,  tengono,  per  ogni stabilimento o deposito, un registro di
carico  e  scarico, conforme al modello di cui all'allegato 1, in cui
verranno  annotate, per ogni tipo di olio introdotto ed uscito di cui
si   intende  dichiarare  l'origine,  i  movimenti  e  le  rispettive
provenienze  e  destinazioni degli oli sia confezionati che sfusi. Al
carico  del  registro devono essere annotati la data, la provenienza,
gli estremi del documento di accompagnamento del prodotto e, per ogni
tipo   di   olio   ottenuto  attraverso  tagli,  la  percentuale  dei
componenti;  allo scarico, per ogni tipo di olio movimentato, la data
di  uscita, il documento emesso, la quantita' e il tipo di olio. Tale
registro deve essere costituito da:
    a)  non  oltre  50  fogli  fissi, da compilarsi a mano, ovvero da
schede contabili mobili;
    b) non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o
con attrezzatura adeguata ad una contabilita' moderna.
  2.  In  ogni  caso,  i fogli sono preventivamente numerati e, prima
dell'uso,   vidimati  dell'ufficio  dell'Ispettorato  competente  per
territorio in cui ha sede la ditta.
  3.  Le annotazioni sui registri tenuti manualmente o con il sistema
meccanizzato   devono   essere   effettuate  entro  il  terzo  giorno
lavorativo  successivo a quello in cui le relative operazioni si sono
verificate, a condizione che le entrate e le uscite, nonche' le altre
operazioni  soggette  a  registrazione, possono essere controllate in
qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
  4.  Le  strutture  commerciali  operanti  in contabilita' unificata
esterne allo stabilimento sono considerate depositi.
  5.  Ai  fini  dei controlli per l'identificazione del prodotto, sui
recipienti  che  contengono  oli con indicazioni di origine destinati
per   essere  venduti  come  tali,  devono  essere  riportate  chiare
indicazioni   circa   la  denominazione  dell'olio,  la  quantita'  e
l'indicazione di origine.
  6.  Le  imprese  di  confezionamento di cui al comma 1, entro il 10
gennaio,  il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno,
inviano  all'ufficio  dell'Ispettorato  competente  per territorio un
riepilogo,  riferito al trimestre precedente e conforme agli allegati
2  e  3  al presente decreto, delle registrazioni dei quantitativi di
oli acquistati, confezionati, venduti e giacenti.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  all'organo di controllo per gli
adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio