Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta "Carciofo di Paestum", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Cooperativa Paestum con sede legale in via Spinazzo 84063 - Paestum (Salerno), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato. Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Disciplinare della produzione del "Carciofo di Paestum a indicazione geografica protetta" INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "CARCIOFO DI PAESTUM" Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Carciofo di Paestum" e' riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92.