Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata
l'istanza   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  indicazione
geografica  protetta  "Carciofo di Paestum", ai sensi del regolamento
(CEE)  n.  2081/92,  presentata  dalla  Cooperativa  Paestum con sede
legale  in  via  Spinazzo  84063  - Paestum (Salerno), esprime parere
favorevole   sulla   stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di
produzione nel testo in appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni  relative  alla  presente  proposta,
adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento della qualita' dei
prodotti   agroalimentari  e  dei  servizi  -  Ufficio  tutela  delle
denominazioni  di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e delle
attestazioni  di  specificita',  via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni e
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Disciplinare  della produzione del "Carciofo di Paestum a indicazione
geografica protetta"

                   INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
          DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "CARCIOFO DI PAESTUM"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'indicazione  geografica protetta (I.G.P.) "Carciofo di Paestum"
e'  riservata  ai  carciofi  che  rispondono  alle  condizioni  ed ai
requisiti   stabiliti   nel   presente  disciplinare  di  produzione,
elaborato ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92.