Art. 5.
    La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto
consistenti  in una accurata preparazione del terreno che prevede una
aratura  profonda,  un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza
organica,  una  o  due erpicature ed un definitivo livellamento della
superficie.
    Successivamente  avviene  il  trapianto, tra il 15 di luglio e il
31 di agosto  utilizzando  piantine  con  pane  di  terra allevate in
alveoli,  provenienti  da vivai propri o specializzati, oppure tra il
1o settembre   e   il  30 settembre  utilizzando  carducci  prelevati
direttamente dalle piante madri.
    Negli  impianti  gia'  esistenti  devono  essere effettuate delle
erpicature  tra  le  file  per  arieggiare il terreno e procedere con
l'irrigazione   verso   meta' agosto   per  consentire  il  risveglio
vegetativo della carciofaia.
    La  carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non piu'
di tre anni.
    Le   forme   di   coltivazione   devono   essere  quelle  in  uso
generalizzato  nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm tra
le  file  e  di  80-90  cm  sulla fila per un investimento massimo di
10.000 piante per ettaro.
    La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1o febbraio al
20 maggio.
    La  produzione  unitaria  massima  di  "Carciofo  di  Paestum" e'
fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.
    Le  operazioni  di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo
le  tecniche  gia'  acquisite localmente, devono essere effettuate in
stabilimenti  situati  nell'ambito  dell'intero territorio dei comuni
ricadenti nella zona di produzione del "Carciofo di Paestum" indicata
nel precedente art. 3.
    Ai  fini dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita,
il  prodotto puo' essere conservato in locali idonei ed eventualmente
a temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un
tempo massimo di 72 ore.
    Il  prodotto  recante la I.G.P. "Carciofo di Paestum", allo stato
fresco,  all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      pezzatura  media  (non  piu'  di 4 capolini con gambo per kg di
prodotto);
      capolini  di  forma  sub-sferica,  compatta, con caratteristico
foro  all'apice;  con  diametro  della  sezione  massima  trasversale
compreso  tra  8.5  e  10.5  cm  di  diametro  della  sezione massima
longitudinale  compreso  tra  7.5 e 12.5 cm, e con rapporto tra i due
compreso tra 0.9 e 1.2;
      colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;
      brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;
      brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;
      peduncolo di lunghezza compresa tra 9 e 11 cm.
    Il  prodotto, per essere immesso al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      deve  essere  ottenuto  secondo le tecniche locali tradizionali
gia'   acquisite  dai  produttori.  E'  ammesso  l'uso  di  cocci  di
terracotta per la protezione dei capolini.
      non sono ammessi trattamenti con fitoregolatori (gibberelline),
comunque somministrati.