Art. 7.
    L'accertamento  della  sussistenza  delle  condizioni tecniche di
idoneita'  ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo
di  controllo  rispondente  ai  requisiti  di  cui  all'art.  10  del
regolamento CEE n. 2081/92.
    Gli  impianti  idonei  alla  produzione dell' I.G.P. "Carciofo di
Paestum",  sono  iscritti  nell'apposito  elenco,  attivato, tenuto e
aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato.