Art. 7. L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo di controllo rispondente ai requisiti di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92. Gli impianti idonei alla produzione dell' I.G.P. "Carciofo di Paestum", sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato.