Art. 8.
    L'immissione  al  consumo del "Carciofo di Paestum" deve avvenire
secondo le seguenti modalita':
      il   prodotto   deve   essere  posto  in  vendita  in  appositi
contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24;
      sulle  confezioni  contrassegnate  ad I.G.P., o sulle etichette
apposte  sulle  medesime,  devono  essere  riportate,  a caratteri di
stampa  chiari  e  leggibili,  delle medesime dimensioni, le seguenti
indicazioni:
        a) "Carciofo  di Paestum" e "Indicazione geografica protetta"
(o la sua sigla I.G.P.);
        b) il  nome,  la  ragione  sociale e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice e/o produttrice;
        c) la  quantita'  di  prodotto effettivamente contenuto nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti;
    I  caratteri  di  cui alla lettera b) devono essere di dimensioni
inferiori a quelli della lettera a);
        d) il   simbolo  grafico  di  cui  all'allegato  B,  relativo
all'immagine   artistica   del  logotipo  specifico  ed  univoco,  da
utilizzare  in  abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica
protetta.
    I   prodotti   elaborati,   derivanti  dalla  trasformazione  del
carciofo,  possono  utilizzare,  nell'ambito della designazione degli
ingredienti, il riferimento al nome geografico "Paestum" a condizione
che rispettino le seguenti condizioni:
      i  carciofi  utilizzati  per la preparazione del prodotto siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;
      sia  esattamente  indicato  il rapporto ponderale tra quantita'
utilizzata della I.G.P. "Carciofo di Paestum" e quantita' di prodotto
elaborato ottenuto;
      l'elaborazione  e/o  la  trasformazione  dei  carciofi  avvenga
esclusivamente  nell'intero  territorio  dei  comuni interessati alla
zona di produzione del carciofo di Paestum di cui all'art. 3;
      venga  dimostrato l'utilizzo della I.G.P. "Carciofo di Paestum"
mediante  l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dal
competente organismo di controllo di cui all'art. 7.
    Alla  indicazione  geografica  protetta,  di  cui  all'art.  1 e'
vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle   previste   dal   presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,
consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
    Tali  indicazioni  potranno  essere  riportate  in  etichetta con
caratteri  di  altezza  e  di  larghezza  non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.