Art. 8. L'immissione al consumo del "Carciofo di Paestum" deve avvenire secondo le seguenti modalita': il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24; sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni: a) "Carciofo di Paestum" e "Indicazione geografica protetta" (o la sua sigla I.G.P.); b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice; c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti; I caratteri di cui alla lettera b) devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera a); d) il simbolo grafico di cui all'allegato B, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del carciofo, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico "Paestum" a condizione che rispettino le seguenti condizioni: i carciofi utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare; sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita' utilizzata della I.G.P. "Carciofo di Paestum" e quantita' di prodotto elaborato ottenuto; l'elaborazione e/o la trasformazione dei carciofi avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni interessati alla zona di produzione del carciofo di Paestum di cui all'art. 3; venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. "Carciofo di Paestum" mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dal competente organismo di controllo di cui all'art. 7. Alla indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.