Art. 3.
    1.  Le maggiorazioni  dell'indennita'  di  abbattimento  previste
dall'art.  5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai
casi   di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni  a
condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi a leucosi.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  esso  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione.

      Roma, 1o marzo 2001

                      Il Ministro della sanita'
                              Veronesi

               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                              Solaroli

                     Il Ministro delle politiche
                        agricole e forestali
                           Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 288