Art. 3. 1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi a leucosi. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 1o marzo 2001 Il Ministro della sanita' Veronesi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 288