Art. 11.
        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che
si   avvalgono   della   facolta'  di  diffondere  messaggi  politici
autogestiti a pagamento:
    a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero
telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento,
che  puo'  essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare,  per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello
MAG/1/ER, nonche, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il
modello MAP/1/ER, resi disponibili nel sito web dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
    b)  inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  comitato
regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera
a), e comunicano, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo,
l'eventuale  decisione  di  cessazione  anticipata,  fatto  salvo  il
completamento  del  ciclo  in  corso,  nonche'  ogni altra variazione
apportata  successivamente al documento stesso con riguardo al numero
dei   contenitori   e   alla  loro  collocazione  nel  palinsesto.  A
quest'ultimo  fine,  le  emittenti  possono  anche  utilizzare, per i
messaggi  politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/2/ER, nonche,
per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/2/ER,
resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
  2. A   decorrere   dal   sesto   giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di
presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a
trasmettere  messaggi  autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax,
alle  emittenti  e  al  competente  comitato  regionale per i servizi
radiotelevisivi,  che  ne  informa  l'autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,   le  proprie  richieste,  indicando  il  responsabile
elettorale,  i  relativi  recapiti  e  la durata dei messaggi. A tale
fine,  possono  anche  essere  utilizzati,  per  i  messaggi politici
autogestiti  gratuiti,  il  modello  MAG/3/ER, nonche, per i messaggi
politici   autogestiti   a   pagamento,  il  modello  MAP/3/ER,  resi
disponibili  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.