Art. 19.
Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e
                              periodici
  1. I  messaggi  politici  elettorali  di cui all'art. 7 della legge
22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo
modalita'  uniformi  per ciascuna testata e devono recare la dicitura
"messaggio   politico  elettorale"  con  l'indicazione  del  soggetto
committente.
  2. Sono  vietate  forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2, dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.