Art. 2.
                          Soggetti politici
  1. Ai  fini del presente provvedimento, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
    I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a)  le  forze  politiche  che  costituiscono un autonomo gruppo
nell'assemblea regionale siciliana da rinnovare;
      b)  le  forze  politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento
Europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
    II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      a)  le  coalizioni  che presentano un candidato alla presidenza
della regione;
      b)  le  forze  politiche  che presentano liste di candidati per
l'elezione    dell'assemblea   regionale,   in   circoscrizioni   che
interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale;
      c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e   b),   che   sono   rappresentative   di   minoranze  linguistiche
riconosciute.