Art. 22.
    Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
  1. Il  comitato  regionale  per  i  servizi radiotelevisivi assolve
nell'ambito  territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli
articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
    a)  di  vigilanza  sulla  corretta  e uniforme applicazione della
legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle
emittenti   locali,   nonche'   delle  disposizioni  dettate  per  la
concessionaria  del  servizio pubblico dalla commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    b)  di  accertamento  delle  eventuali violazioni, trasmettendo i
relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte  all'autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i
provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito
all'art. 23 del presente provvedimento.