Art. 22. Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi 1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti: a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.