Art. 3.
          Riparto degli spazi per la comunicazione politica
  1.  Gli  spazi  che  ciascuna  emittente  televisiva  o radiofonica
privata  nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle
forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, sono ripartiti:
    a)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei
comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per
il  novanta  per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma
1,  punto  I),  lettera  a),  tenendo  conto  della  consistenza  dei
rispettivi gruppi nell'assemblea regionale, per il restante dieci per
cento,  ai  soggetti  politici  di cui all'art. 2, comma 1, punto I),
lettera b), in modo paritario;
    b)  nel  periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo
paritario, per meta, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1,
punto  II),  lettera a),  e per l'altra meta, ai soggetti politici di
cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera b) e c).
  2. Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica  sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le
ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria
compresa  tra  le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari
delle  predette  trasmissioni  sono tempestivamente comunicati, dalle
emittenti  radiofoniche  e televisive nazionali, all'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  e,  dalle  emittenti  radiofoniche  e
televisive  locali,  al  competente  Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi,  che  ne  informa  l'autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.  ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono diffuse con
modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.