Art. 6.
        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,  le  emittenti  di  cui  all'art. 4, comma 1, che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti:
    a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero
telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento,
che  puo'  essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare  il  modello  MAG/1/ER,  reso  disponibile  nel  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
    b) inviano,  anche a mezzo telefax, all'autorita' per le garanzie
nelle   comunicazioni   il  documento  di  cui  alla  lettera  a),  e
comunicano,  possibilmente  con  almeno  cinque  giorni  di anticipo,
l'eventuale  decisione  di  cessazione  anticipata,  fatto  salvo  il
completamento  del  ciclo  in  corso,  nonche'  ogni altra variazione
apportata  successivamente al documento stesso con riguardo al numero
dei   contenitori   e   alla  loro  collocazione  nel  palinsesto.  A
quest'ultimo  fine,  le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/2/ER,  reso  disponibile sul predetto sito web dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
  2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di
presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a
trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle emittenti e alla
stessa  Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo
telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e
i  relativi  recapiti  e  la  durata  dei messaggi. A tale fine, puo'
essere  anche  utilizzato  il  modello MAG/3/ER, reso disponibile sul
predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.