Art. 7.
      Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti
  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti  per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede
dell'autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di
un funzionario della stessa.
  2. La  collocazione  nei  contenitori  dei  giorni successivi viene
determinata  secondo  un criterio di rotazione a scalare di un posto,
in  modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno
delle singole fasce.