Art. 2 1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facolta' di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facolta'. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le universita', a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 2. I corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo dell'educatore professionale e del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di piu' facolta', tra le quali e' comunque ricompresa la facolta' di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.