Art. 2
1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto
sono  istituiti e attivati dalle facolta' di Medicina e Chirurgia con
il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre
facolta'.  La  formazione  prevista  dai predetti corsi avviene nelle
Aziende  ospedaliere,  nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli
Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico ovvero presso
altre  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni
private  accreditate  a  norma  del decreto ministeriale 24 settembre
1997  e  successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi
protocolli  di  intesa  tra  le  regioni  e  le  universita', a norma
dell'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni.
2.  I  corsi  di  laurea  finalizzati  alla  formazione  del  profilo
dell'educatore   professionale   e   del  tecnico  della  prevenzione
nell'ambiente  e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli
atenei  con  il  concorso  di piu' facolta', tra le quali e' comunque
ricompresa  la  facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  sulla  base di
specifiche   norme   del  regolamento  didattico  di  ateneo  che  ne
disciplinano il funzionamento.