Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento
didattico  del  corso  di  laurea,  l'elenco  degli  insegnamenti, da
affidare  di  norma  a  personale  del ruolo sanitario, e delle altre
attivita'  formative  di  cui  all'articolo  12, comma 2, del decreto
ministeriale  n.  509/1999,  secondo criteri di stretta funzionalita'
con  le  figure  professionali  e  i relativi profili individuati dal
Ministro della Sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2.  I  laureati  al  termine dei percorsi formativi determinati negli
allegati   al   presente   decreto  devono  acquisire  le  competenze
professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro
della  sanita',  adottati  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.