Art. 4 1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. 2. Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati piu' di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti. E' comunque riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui e' finalizzato il corso di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti. 3. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attivita' affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. 4. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attivita' formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale non puo' essere superiore al trenta per cento.