Art. 4
1.  I  regolamenti  didattici  di  ateneo  stabiliscono  il numero di
crediti  da  assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero
stesso non sia specificato nell'allegato.
2.  Limitatamente  alle  attivita' formative caratterizzanti, qualora
negli  allegati  siano  indicati  piu' di tre ambiti disciplinari per
ciascuno  dei  quali  non  sia stato specificato il numero minimo dei
relativi  crediti,  i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun  corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti
ad  almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso,
assegnando  ai  medesimi  ambiti  un  numero  adeguato di crediti. E'
comunque  riservato  all'ambito  specifico corrispondente alla figura
professionale,  cui  e'  finalizzato  il  corso  di laurea, almeno il
settanta per cento dei crediti.
3.  I  regolamenti  didattici  possono  disporre  l'impiego,  tra  le
attivita'   affini   o   integrative,   degli   ambiti   disciplinari
caratterizzanti  non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei
criteri  di  cui  all'articolo  10,  comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale n. 509/1999.
4.  In  considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attivita'
formative  e  delle  direttive comunitarie concernenti le professioni
sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario
complessivo  riservata  allo  studio  personale  o ad altre attivita'
formative di tipo individuale non puo' essere superiore al trenta per
cento.