Art. 5
1.  I  crediti  formativi  universitari dei corsi di laurea di cui al
presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi
universitari  dei  corsi  di  laurea  per  la formazione delle figure
professionali    dell'infermiere,    dell'infermiere   pediatrico   e
dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in
premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.