Art. 6
1.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992  e  successive  modificazioni,  la prova finale dei corsi di
laurea  afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di
esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
2. La prova finale:
a)  consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di
abilita' pratiche;
b)  e'  organizzata  in  due  sessioni  in periodi definiti a livello
nazionale,  con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c)  la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e
non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio
di  corso  di  laurea,  e  comprende  almeno  2  membri designati dal
Collegio  professionale,  ove  esistente,  ovvero  dalle Associazioni
professionali  individuate  con  apposito  decreto del Ministro della
sanita'  sulla  base della rappresentativita' a livello nazionale. Le
date  delle  sedute  sono  comunicate ai Ministeri dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica e della sanita' che possono
inviare  esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In
caso  di  mancata  designazione  dei  predetti componenti, il Rettore
esercita il potere sostitutivo.