(all. 4 - art. 1)
                                                           Allegato 4
CLASSE DELLE LAUREE NELLE
               PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
251,  articolo  4,  comma 1, gli operatori delle professioni tecniche
della  prevenzione  che  svolgono con autonomia tecnico-professionale
attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e
sicurezza  ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli
alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria.
Tali   attivita'   devono   comunque   svolgersi   nell'ambito  della
responsabilita' derivante dai profili professionali.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle
discipline  di base, tale da consentire loro la migliore comprensione
dei   piu'  rilevanti  elementi  che  sono  alla  base  dei  processi
patologici  dell'eta'  evolutiva,  adulta  e  geriatrica sui quali si
focalizza  il  loro  intervento  preventivo e/o riabilitativo. Devono
inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre
l'italiano,  nell'ambito  specifico di competenza e per lo scambio di
informazioni generali.
Le  strutture  didattiche  devono  pertanto  individuare  e costruire
altrettanti  percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse
figure  di  laureati  funzionali ai profili professionali individuati
dai decreti del Ministero della sanita'.
Le  strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna
selezione   degli   ambiti  disciplinari  delle  attivita'  formative
caratterizzanti,     con     particolare    riguardo    ai    settori
scientifico-disciplinari  professionalizzanti, gli specifici percorsi
formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In  particolare,  i  laureati  nella classe, in funzione dei suddetti
percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di
seguito   indicate   e   specificate   riguardo  ai  singoli  profili
identificati    con    provvedimenti   della   competente   autorita'
ministeriale.  Il  raggiungimento  delle  competenze professionali si
attua  attraverso  una formazione teorica e pratica che includa anche
l'acquisizione  di  competenze comportamentali e che venga conseguita
nel   contesto   lavorativo  specifico  di  ogni  profilo,  cosi'  da
garantire,  al termine del percorso formativo, la piena padronanza di
tutte  le  necessarie  competenze  e  la loro immediata spendibilita'
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e
qualificante  della  formazione  professionale,  riveste  l'attivita'
formativa  pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione
e   la   guida   di  tutori  professionali  appositamente  assegnati,
coordinata  da  un  docente  appartenente  al  piu'  elevato  livello
formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente
alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi,
devono  raggiungere  le  competenze  previste dagli specifici profili
professionali. In particolare:
Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico della prevenzione
nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro,  i laureati sono operatori
sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministro
della  sanita'  17  gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed
integrazioni;   ovvero  sono  responsabili,  nell'ambito  delle  loro
competenze,   di  tutte  le  attivita'  di  prevenzione,  verifica  e
controllo  in  materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene
di   sanita'  pubblica  e  veterinaria.  I  laureati  in  prevenzione
nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro,  operanti  nei servizi con
compiti  ispettivi  e  di  vigilanza,  sono,  nei  limiti  delle loro
attribuzioni,  ufficiali  di  polizia giudiziaria; svolgono attivita'
istruttoria,  finalizzata  al  rilascio  di autorizzazioni o di nulla
osta tecnico-sanitari per attivita' soggette a controllo. Nell'ambito
dell'esercizio  della  professione,  essi  istruiscono,  determinano,
contestano  e notificano le irregolarita' rilevate e formulano pareri
nell'ambito   delle  loro  competenze;  vigilano  e  controllano  gli
ambienti  di  vita e di lavoro e valutano la necessita' di effettuare
accertamenti  ed  inchieste  per  infortuni e malattie professionali;
vigilano  e  controllano  la  rispondenza  delle  strutture  e  degli
ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse e le condizioni
di sicurezza degli impianti; vigilano e controllano la qualita' degli
alimenti  e  bevande  destinati all'alimentazione dalla produzione al
consumo  e  valutano la necessita' di procedere a successive indagini
specialistiche;   vigilano   e   controllano   l'igiene   e   sanita'
veterinaria,   nell'ambito  delle  loro  competenze,  e  valutano  la
necessita' di procedere a successive indagini; vigilano e controllano
i  prodotti  cosmetici; collaborano con l'amministrazione giudiziaria
per  indagini  sui  reati  contro  il  patrimonio  ambientale,  sulle
condizioni  di  igiene  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro e sugli
alimenti;  vigilano  e  controllano  quant'altro  previsto da leggi e
regolamenti   in  materia  di  prevenzione  sanitaria  e  ambientale,
nell'ambito  delle  loro  competenze;  svolgono con autonomia tecnico
professionale  le  loro  attivita'  e  collaborano  con  altre figure
professionali all'attivita' di programmazione e di organizzazione del
lavoro   della   struttura   in   cui   operano;   sono  responsabili
dell'organizzazione  della  pianificazione,  dell'esecuzione  e della
qualita'  degli  atti  svolti  nell'esercizio  della  loro  attivita'
professionale;  partecipano  ad  attivita'  di  studio,  didattica  e
consulenza  professionale  nei  servizi sanitari e nei luoghi dove e'
richiesta  la  loro  competenza  professionale;  contribuiscono  alla
formazione  del personale e concorrono direttamente all'aggiornamento
relativo  al  loro  profilo professionale e alla ricerca; svolgono la
loro   attivita'   professionale,   in   regime   di   dipendenza   o
libero-professionale,  nell'ambito  del servizio sanitario nazionale,
presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti
dalla normativa vigente.
Nell'ambito  della professione sanitaria dell'assistente sanitario, i
laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono  le  attribuzioni
previste  dal D.M. del Ministero della sanita' 17 gennaio 1997, n. 69
e  successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono addetti alla
prevenzione,   alla  promozione  ed  all'educazione  per  la  salute.
L'attivita'  dei  laureati  in  assistenza  sanitaria e' rivolta alla
persona,  alla  famiglia  e  alla  collettivita'.  Essi individuano i
bisogni  di salute e le priorita' di intervento preventivo, educativo
e  di  recupero; identificano i bisogni di salute sulla base dei dati
epidemiologici  e  socio-culturali; individuano i fattori biologici e
sociali  di  rischio  e  sono  responsabile  dell'attuazione  e della
soluzione  e  degli  interventi  che rientrano nell'ambito delle loro
competenze;   progettano,   programmano,   attuano   e  valutano  gli
interventi  di  educazione  alla  salute  in tutte le fasi della vita
della  persona;  collaborano  alla  definizione  delle metodologie di
comunicazione,  ai  programmi  ed  a  campagne  per  la  promozione e
l'educazione     sanitaria;     concorrono    alla    formazione    e
all'aggiornamento  degli  operatori  sanitari e scolastici per quanto
concerne  la  metodologia dell'educazione sanitaria; intervengono nei
programmi  di  pianificazione  familiare  e  di educazione sanitaria,
sessuale  e socio-affettiva; attuano interventi specifici di sostegno
alla famiglia, attivano risorse di rete anche in collaborazione con i
medici  di  medicina  generale  ed  altri  operatori sul territorio e
partecipano ai programmi di terapia per la famiglia; sorvegliano, per
quanto  di  loro  competenza,  le condizioni igienico-sanitarie nelle
famiglie,  nelle  scuole  e  nelle  comunita' assistite e controllano
l'igiene   dell'ambiente  e  del  rischio  infettivo;  relazionano  e
verbalizzano   alle   autorita'  competenti  e  propongono  soluzioni
operative;   operano  nell'ambito  dei  centri  congiuntamente  o  in
alternativa  con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di
relazione   con   il   pubblico;  collaborano,  per  quanto  di  loro
competenza,  agli  interventi di promozione ed educazione alla salute
nelle   scuole;   partecipano   alle   iniziative  di  valutazione  e
miglioramento  alla  qualita'  delle prestazioni dei servizi sanitari
rilevando,  in  particolare,  i  livelli di gradimento da parte degli
utenti;  concorrono  alle  iniziative dirette alla tutela dei diritti
dei  cittadini  con  particolare  riferimento  alla  promozione della
salute;    partecipano    alle   attivita'   organizzate   in   forma
dipartimentale,  sia  distrettuali  che  ospedaliere, con funzioni di
raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti
destinati  a  dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla
programmazione  sanitaria  nazionale, regionale e locale; svolgono le
loro  funzioni  con  autonomia  professionale anche mediante l'uso di
tecniche     e     strumenti     specifici;     svolgono    attivita'
didattico-formativa  e  di  consulenza  nei servizi, ove richiesta la
loro  competenza  professionale;  agiscono sia individualmente sia in
collaborazione  con  altri  operatori sanitari, sociali e scolastici,
avvalendosi,  ove  necessario,  dell'opera del personale di supporto;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente    all'aggiornamento    relativo    al    loro   profilo
professionale; svolgono la loro attivita' professionale in strutture,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Negli  ordinamenti  didattici  delle  classi  di  laurea  deve essere
prevista  l'attivita' didattica in materia di radioprotezione secondo
i  contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 187.
          ---->  Vedere tabelle da pag. 35 a pag. 37  <----