Art. 2
1.  I  corsi  di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al
presente decreto sono istituiti e attivati dalle facolta' di Medicina
e  Chirurgia  con  il  concorso, ove previsto dallo specifico profilo
formativo,  di  altre  facolta'.  La formazione prevista dai predetti
corsi  avviene nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende
ospedaliere,   negli   Istituti   di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  ovvero  presso  altre  strutture  del Servizio sanitario
nazionale  e  istituzioni  private  accreditate  a  norma del decreto
ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine
sono  stipulati  appositi  protocolli  di  intesa tra le regioni e le
universita',   a   norma   dell'articolo  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2.  I corsi di laurea specialistica finalizzati alla formazione delle
figure  nell'ambito  dell'educazione  professionale  (Classe  2/S)  e
nell'ambito  della  prevenzione  nell'ambiente e dei luoghi di lavoro
(Classe  4/S)  sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso
di  piu' facolta', tra le quali e' comunque ricompresa la facolta' di
Medicina  e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento
didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.