Art. 4
1.  I  regolamenti  didattici  di  ateneo  stabiliscono  il numero di
crediti  da  assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero
stesso non sia specificato nell'allegato.
2.  Limitatamente  alle  attivita' formative caratterizzanti, qualora
negli  allegati  siano  indicati  piu' di tre ambiti disciplinari per
ciascuno  dei  quali  non  sia stato specificato il numero minimo dei
relativi  crediti,  i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun     corso     di     laurea     specialistica    i    settori
scientifico-disciplinari  afferenti  ad almeno tre ambiti, funzionali
alla  specificita' del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un
numero adeguato di crediti.
3.  I  regolamenti  didattici  possono  disporre  l'impiego,  tra  le
attivita'   affini   o   integrative,   degli   ambiti   disciplinari
caratterizzanti  non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei
criteri  di  cui  all'articolo  10,  comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale n. 509/1999.