Art. 5
1.  I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica fissano
i  requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione
a  ciascun  corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6,
comma   2;  9,  comma  3;  12,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  n.  509/1999. Eventuali integrazioni curricolari devono
essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale
di cui al comma 2.
2.  Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di verifica
della    adeguatezza    della    personale   preparazione   ai   fini
dell'ammissione  al  corso  di  laurea  specialistica, ai sensi degli
articoli  6,  comma 2 e 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto
ministeriale.
3.  Gli  atenei,  per  i  fini  di  cui ai commi 1 e 2, verificano il
possesso  dei  requisiti  curricolari e l'adeguatezza della personale
preparazione  del  laureato  con  riferimento  anche  alle specifiche
esperienze professionali, maturate in almeno cinque anni di attivita'
lavorativa    dipendente    in   strutture   sanitarie   accreditate,
caratterizzate  dall'esercizio  di funzioni professionali proprie del
titolo  di  laurea conseguito e coerenti con l'obiettivo del corso di
laurea specialistica.