Art. 5 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2. 2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale. 3. Gli atenei, per i fini di cui ai commi 1 e 2, verificano il possesso dei requisiti curricolari e l'adeguatezza della personale preparazione del laureato con riferimento anche alle specifiche esperienze professionali, maturate in almeno cinque anni di attivita' lavorativa dipendente in strutture sanitarie accreditate, caratterizzate dall'esercizio di funzioni professionali proprie del titolo di laurea conseguito e coerenti con l'obiettivo del corso di laurea specialistica.