Art. 7 1. Le universita' rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ROMA, 2 aprile 2001 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340 Numerazione e denominazione delle classi delle lauree specialistiche N° classe|Denominazione |Allegato --------------------------------------------------------------------- |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze | 1/S |infermieristiche e ostetriche | 1 --------------------------------------------------------------------- |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze | 2/S |delle professioni sanitarie della riabilitazione | 2 --------------------------------------------------------------------- |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze | 3/S |delle professioni sanitarie tecniche | 3 --------------------------------------------------------------------- |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze | 4/S |delle professioni sanitarie della prevenzione | 4