Art. 7
1.  Le universita' rilasciano i titoli di laurea specialistica con la
denominazione  della  classe  di  appartenenza  e del corso di laurea
specialistica,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, lettera b), del
decreto ministeriale n. 509/1999, assicurando che la denominazione di
quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso
stesso.
2.  I  regolamenti  didattici  di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio  non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei
relativi  titoli  che  facciano  riferimento  a curricula, indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ROMA, 2 aprile 2001
                                             p. Il Ministro: Guerzoni

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340

                     Numerazione e denominazione
              delle classi delle lauree specialistiche

N° classe|Denominazione                                     |Allegato
---------------------------------------------------------------------
         |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze  |
   1/S   |infermieristiche e ostetriche                     |   1
---------------------------------------------------------------------
         |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze  |
   2/S   |delle professioni sanitarie della riabilitazione  |   2
---------------------------------------------------------------------
         |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze  |
   3/S   |delle professioni sanitarie tecniche              |   3
---------------------------------------------------------------------
         |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze  |
   4/S   |delle professioni sanitarie della prevenzione     |   4