Art. 2
1.  Nell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 1, gli
ordinamenti  didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica,
di  cui  al  presente  decreto,  finalizzati  alla  formazione  degli
ufficiali  delle  Forze  armate  e del Corpo della guardia di finanza
sono  definiti,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,  del decreto
legislativo  28  novembre  1997,  n. 464, e successive modificazioni,
dalle   universita'  d'intesa  con  le  accademie  militari  per  gli
ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore.
2.  Per  l'attivazione  e  la  gestione dei corsi di studio di cui al
comma  1,  le  universita',  cui  compete il rilascio dei titoli e la
responsabilita' didattica dei corsi:
a)  determinano,  mediante apposite norme statutarie e regolamentari,
le strutture didattiche competenti, anche interfacolta';
b)  stipulano  apposite convenzioni con le accademie militari per gli
ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono:
a)  l'organizzazione  delle  attivita'  didattiche  e formative anche
utilizzando  le  strutture  e,  per specifici insegnamenti, i docenti
delle  accademie  e degli istituti militari d'istruzione superiore ed
altri esperti militari;
b)  i  criteri di ammissione e le prove di accesso ai corsi di studio
in  conformita'  alla  disciplina  contenuta  nei  bandi  di concorso
emanati  dal  Ministro  della difesa e dal Ministro delle finanze per
l'ammissione   alle  accademie  delle  singole  Forze  armate  e  nei
regolamenti  degli  altri  istituti d'istruzione superiore, nonche' i
criteri,  le  modalita'  e  le prove di accesso, anche in deroga alle
disposizioni  di cui al D.M. 509/1999, per la partecipazione ai corsi
stessi di studenti non militari;
c)   l'eventuale   attribuzione   di   appositi   crediti   formativi
universitari per specifiche attivita' di tipo tecnico professionale;
d)  le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio
dei titoli di cui al presente decreto riguardanti gli ufficiali delle
Forze  armate  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza, che abbiano
superato  il  relativo  ciclo di studi presso le rispettive accademie
militari,   le  scuole  di  applicazione,  la  scuola  ufficiali  dei
carabinieri e la scuola di applicazione della guardia di finanza.