Art. 2 1. Nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica, di cui al presente decreto, finalizzati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, dalle universita' d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. 2. Per l'attivazione e la gestione dei corsi di studio di cui al comma 1, le universita', cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi: a) determinano, mediante apposite norme statutarie e regolamentari, le strutture didattiche competenti, anche interfacolta'; b) stipulano apposite convenzioni con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono: a) l'organizzazione delle attivita' didattiche e formative anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti militari d'istruzione superiore ed altri esperti militari; b) i criteri di ammissione e le prove di accesso ai corsi di studio in conformita' alla disciplina contenuta nei bandi di concorso emanati dal Ministro della difesa e dal Ministro delle finanze per l'ammissione alle accademie delle singole Forze armate e nei regolamenti degli altri istituti d'istruzione superiore, nonche' i criteri, le modalita' e le prove di accesso, anche in deroga alle disposizioni di cui al D.M. 509/1999, per la partecipazione ai corsi stessi di studenti non militari; c) l'eventuale attribuzione di appositi crediti formativi universitari per specifiche attivita' di tipo tecnico professionale; d) le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di cui al presente decreto riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano superato il relativo ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei carabinieri e la scuola di applicazione della guardia di finanza.